Torna al magazine 05/03/2021 Focus Legale

La circolazione stradale dei velocipedi

Recentemente abbiamo più volte trattato le ultime riforme del Codice della Strada e l’importanza della polizza DAS in Movimento per essere tutelati su qualsiasi mezzo; ma oltre ai monopattini elettrici, a cambiare è stata anche la circolazione stradale dei velocipedi.
sfondo casi risolti

Regolamento per la circolazione stradale

La circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade è regolata principalmente dalle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento.

Velocipedi e veicoli

Rientrano nel concetto di “veicolo” anche la bicicletta tradizionale (c.d. muscolare) e quella a pedalata assistita purché rispetti le caratteristiche che il Codice della Strada indica all’art. 50”:

  1. i velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. (1)
  2. i velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

Obblighi dei velocipedi: i principali riferimenti

Senza pretesa di esaustività, tra i doveri dei velocipedi e loro conducenti vi sono:

  • rispettare caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento previsti dall’art. 68 e i dispositivi di segnalazione e frenatura descritti dal successivo art. 69;
  • comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio e salvaguardando la sicurezza stradale, art. 140;
  • circolare nel senso di marcia e il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, art. 143, fermo il dovere di circolare sulle piste a loro riservate dove esistenti e le particolarità eventualmente attuate a livello locale dopo la previsione c.d. doppio senso ciclabile e della strada urbana ciclabile (vedi infra);
  • osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico, art. 146;
  • segnalare i cambi di direzione;
  • rispettare i divieti di sosta e fermata, art. 158;
  • rispettare il divieto di circolazione su autostrade e strade di cui agli artt. 175 e 176 e il divieto di circolazione sul marciapiede, quale parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni;
  • rispettare gli obblighi di soccorso di cui all’art. 189.
     

Strada urbana ciclabile, pista ciclabile e corsie ciclabili: la riforma del 2020

Anche prima delle riforma di settembre 2020, il codice conteneva una specifica disposizione relativa alle piste ciclabili. Con la riforma sono state previste nuove tipologie di strade e corsie per i velocipedi.

In base all’art. 3 , rimasto immutato, si intende per pista ciclabile la  parte   longitudinale   della strada, opportunamente   delimitata,   riservata   alla   circolazione    dei velocipedi.

Ora il codice, sempre all’art. 3, ha introdotto e prevede:

  • la corsia ciclabile: posta di norma a destra, delimitata  mediante  una  striscia  bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade  dei velocipedi nello  stesso  senso  di  marcia  degli  altri  veicoli  e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile  può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l’uso esclusivo ai velocipedi; in tal  caso  essa  è  parte  della  corsia  veicolare  e  deve  essere delimitata da strisce bianche discontinue.
    Si tratta in sostanza di una fascia riservata ai velocipedi, nello stesso senso di marcia, che però può essere valicata e impegnata anche dai veicoli quando necessario per le dimensioni della strada, nelle intersezioni, per accedere a parcheggi e/o a zone di sosta laterale, ai mezzi pubblici per le fermate.
  • La corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al  senso  di  marcia,  delimitata  mediante  una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea  a permettere la circolazione sulle  strade  urbane  dei  velocipedi  in senso  contrario  a  quello  di  marcia   degli   altri   veicoli   e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La  corsia  ciclabile  è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli.
    Riassumendo, ove prevista, consente ai velocipedi di percorrere a doppio senso le strade che per i veicoli a motore sono invece a senso unico.

Inoltre, nell’art. 2  è stata individuata una nuova tipologia di strada:

  • la Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi.

Va evidenziato che compete ai Comuni, con ordinanza, individuare dove introdurre queste innovazioni e apporre la relativa segnaletica.

Norme di comportamento dei velocipedi

L’articolo 182 del Codice della Strada, recentemente modificato, stabilisce i doveri dei ciclisti:

  • I ciclisti devono procedere in fila indiana, salvo eccezioni (es. adulti che accompagnano minori).
  • Devono mantenere una mano sul manubrio e avere la vista libera davanti a sé.
  • È vietato trainare veicoli, condurre animali o farsi trainare, salvo eccezioni.
  • Devono spingere il velocipede a mano in caso di intralcio ai pedoni.
  • È vietato trasportare persone, tranne bambini su seggiolino o velocipedi omologati.
  • Gli oggetti trasportati devono essere fissati e non sporgere oltre 50 cm; gli animali devono essere in gabbia.
  • I ciclisti devono utilizzare piste ciclabili o corsie ciclabili, salvo divieti specifici.
  • È obbligatorio indossare giubbotto riflettente in condizioni di scarsa visibilità.
  • Nelle intersezioni semaforizzate, può essere realizzata una casa avanzata per ciclisti, a una distanza di almeno 3 metri dalla linea di arresto.

Queste regole mirano a garantire la sicurezza nella circolazione dei velocipedi.

Focus: sorpasso, casco, fermo e confisca, stato di ebrezza

I velocipedi possono essere superati dai veicoli a motore, che devono però agire con particolare prudenza, considerando che il velocipede potrebbe discostarsi dalla traiettoria a causa del suo equilibrio precario.

Nonostante siano state avanzate proposte per rendere obbligatorio il casco per i ragazzi, tale previsione non è stata confermata.

Le disposizioni che prevedono il fermo o la confisca del veicolo si applicano anche ai velocipedi, salvo specifiche limitazioni ai soli veicoli a motore.

La guida in stato di ebbrezza o alterazione riguarda anche i conducenti dei velocipedi, che possono quindi essere soggetti a responsabilità penale. Tuttavia, poiché i velocipedi non richiedono un’abilitazione per essere condotti, salvo rare eccezioni, non si applicano ai conducenti le sanzioni accessorie relative alla patente.

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Questo articolo trae spunto da un caso reale, ma ogni riferimento è puramente casuale

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