La circolazione stradale dei velocipedi
Recentemente abbiamo più volte trattato le ultime riforme del Codice della Strada e l’importanza della polizza DAS in Movimento per essere tutelati su qualsiasi mezzo; ma oltre ai monopattini elettrici, a cambiare è stata anche la circolazione stradale dei velocipedi.Regolamento per la circolazione stradale
La circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade è regolata principalmente dalle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento.
Velocipedi e veicoli
Rientrano nel concetto di “veicolo” anche la bicicletta tradizionale (c.d. muscolare) e quella a pedalata assistita purché rispetti le caratteristiche che il Codice della Strada indica all’art. 50”:
- i velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. (1)
- i velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
Obblighi dei velocipedi: i principali riferimenti
Senza pretesa di esaustività, tra i doveri dei velocipedi e loro conducenti vi sono:
- rispettare caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento previsti dall’art. 68 e i dispositivi di segnalazione e frenatura descritti dal successivo art. 69;
- comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio e salvaguardando la sicurezza stradale, art. 140;
- circolare nel senso di marcia e il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, art. 143, fermo il dovere di circolare sulle piste a loro riservate dove esistenti e le particolarità eventualmente attuate a livello locale dopo la previsione c.d. doppio senso ciclabile e della strada urbana ciclabile (vedi infra);
- osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico, art. 146;
- segnalare i cambi di direzione;
- rispettare i divieti di sosta e fermata, art. 158;
- rispettare il divieto di circolazione su autostrade e strade di cui agli artt. 175 e 176 e il divieto di circolazione sul marciapiede, quale parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni;
- rispettare gli obblighi di soccorso di cui all’art. 189.
Strada urbana ciclabile, pista ciclabile e corsie ciclabili: la riforma del 2020
Anche prima delle riforma di settembre 2020, il codice conteneva una specifica disposizione relativa alle piste ciclabili. Con la riforma sono state previste nuove tipologie di strade e corsie per i velocipedi.
In base all’art. 3 , rimasto immutato, si intende per pista ciclabile la parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
Ora il codice, sempre all’art. 3, ha introdotto e prevede:
- la corsia ciclabile: posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l’uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue.
Si tratta in sostanza di una fascia riservata ai velocipedi, nello stesso senso di marcia, che però può essere valicata e impegnata anche dai veicoli quando necessario per le dimensioni della strada, nelle intersezioni, per accedere a parcheggi e/o a zone di sosta laterale, ai mezzi pubblici per le fermate. - La corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli.
Riassumendo, ove prevista, consente ai velocipedi di percorrere a doppio senso le strade che per i veicoli a motore sono invece a senso unico.
Inoltre, nell’art. 2 è stata individuata una nuova tipologia di strada:
- la Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi.
Va evidenziato che compete ai Comuni, con ordinanza, individuare dove introdurre queste innovazioni e apporre la relativa segnaletica.
Norme di comportamento dei velocipedi
L’articolo 182 del Codice della Strada, recentemente modificato, stabilisce i doveri dei ciclisti:
- I ciclisti devono procedere in fila indiana, salvo eccezioni (es. adulti che accompagnano minori).
- Devono mantenere una mano sul manubrio e avere la vista libera davanti a sé.
- È vietato trainare veicoli, condurre animali o farsi trainare, salvo eccezioni.
- Devono spingere il velocipede a mano in caso di intralcio ai pedoni.
- È vietato trasportare persone, tranne bambini su seggiolino o velocipedi omologati.
- Gli oggetti trasportati devono essere fissati e non sporgere oltre 50 cm; gli animali devono essere in gabbia.
- I ciclisti devono utilizzare piste ciclabili o corsie ciclabili, salvo divieti specifici.
- È obbligatorio indossare giubbotto riflettente in condizioni di scarsa visibilità.
- Nelle intersezioni semaforizzate, può essere realizzata una casa avanzata per ciclisti, a una distanza di almeno 3 metri dalla linea di arresto.
Queste regole mirano a garantire la sicurezza nella circolazione dei velocipedi.
Focus: sorpasso, casco, fermo e confisca, stato di ebrezza
I velocipedi possono essere superati dai veicoli a motore, che devono però agire con particolare prudenza, considerando che il velocipede potrebbe discostarsi dalla traiettoria a causa del suo equilibrio precario.
Nonostante siano state avanzate proposte per rendere obbligatorio il casco per i ragazzi, tale previsione non è stata confermata.
Le disposizioni che prevedono il fermo o la confisca del veicolo si applicano anche ai velocipedi, salvo specifiche limitazioni ai soli veicoli a motore.
La guida in stato di ebbrezza o alterazione riguarda anche i conducenti dei velocipedi, che possono quindi essere soggetti a responsabilità penale. Tuttavia, poiché i velocipedi non richiedono un’abilitazione per essere condotti, salvo rare eccezioni, non si applicano ai conducenti le sanzioni accessorie relative alla patente.