Incidente aprendo lo sportello dell'auto, di chi è la colpa?
Lasciare le porte dell’auto aperte può provocare pericolo o intralcio agli utenti della strada, cosa dice la legge a tal proposito? Che cosa succede in caso di incidente provocato da sportello lasciato incautamente aperto?Di chi è la colpa se si lascia lo sportello aperto?
L’apertura distratta della portiera del proprio veicolo è spesso causa di incidenti; infatti, se tale gesto non è effettuato con la giusta attenzione, si rischia di colpire altri veicoli, causando danni, anche gravi, nel caso si colpiscano biciclette o ciclomotori in transito.
Inoltre, anche nel caso non si colpisca nessuno, tale gesto può obbligare altri mezzi a manovre molto pericolose per evitare la collisione con lo sportello della propria automobile.
Cosa dice il Codice della Strada?
Il Codice della Strada a tal proposito (art. 157) pone una presunzione di responsabilità in capo a chi apre lo sportello, stabilendo esplicitamente il “divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di scendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”.
Lo stesso articolo definisce inoltre che chiunque violi tali disposizioni è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa per un importo che oscilla da 41 a 169 Euro.
Cosa dice la Giurisprudenza?
Il punto di riferimento è l’art. 2054 del Codice Civile che integra il Codice della Strada sancendo la responsabilità per tutti i danni a carico del conducente e/o proprietario del veicolo la cui portiera è stata lasciata spalancata o aperta improvvisamente.
Riassumendo: se il danno è causato dal proprietario del veicolo quest’ultimo dovrà fare affidamento alla propria assicurazione; se, invece, l’incidente è stato provocato dal trasportato si realizza nei confronti del danneggiato l’ipotesi di solidarietà nel debito risarcitorio (tra proprietario, conducente del veicolo, assicurazione e trasportato quali corresponsabili del danno).
Cosa dice la legislazione?
È importante, infine, considerare che, con l’entrata in vigore della Legge n. 41/2016, si devono considerare anche le conseguenze penali di un simile gesto. Infatti, la norma prevede che chiunque cagioni per colpa lesioni gravi o gravissime oppure la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina del Codice della Strada (in questo caso art. 157, comma 7) risponderà del reato di omicidio colposo stradale o lesioni personali colpose stradali (artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.).