Torna al magazine 08/09/2025 Focus Legale

I diritti della madre intenzionale dopo la sentenza della corte costituzionale

Innovativa sentenza della Corte Costituzionale: entrambe le madri possono riconoscere il figlio alla nascita. “Il divieto è incostituzionale”. Fondate le questioni di legittimità sollevate dal tribunale. “Il mancato riconoscimento lede il diritto all’identità personale del minore”. Nella ratio decidendi, la Corte Costituzionale ha, altresì, affermato che: “non si può giustificare l’inerzia protrattasi per anni ed esimersi dal porre rimedio nell’immediato al vulnus riscontrato, garantendo il livello di protezione che la Costituzione esige che sia assicurato”.
sfondo casi risolti

Innovativa sentenza della Corte Costituzionale: entrambe le madri possono riconoscere il figlio alla nascita

“Il divieto è incostituzionale”. Fondate le questioni di legittimità sollevate dal tribunale. “Il mancato riconoscimento lede il diritto all’identità personale del minore”. Nella ratio decidendi, la Corte Costituzionale ha, altresì, affermato che: “non si può giustificare l’inerzia protrattasi per anni ed esimersi dal porre rimedio nell’immediato al vulnus riscontrato, garantendo il livello di protezione che la Costituzione esige che sia assicurato”. 

Con la sentenza che riconosce anche alla madre intenzionale il diritto al congedo di paternità obbligatorio, al pari del padre, la Corte Costituzionale fa un passo avanti nella tutela dei diritti delle coppie omogenitoriali. Che cosa si intende per “madre intenzionale” e quali sono i diritti che le vengono riconosciuti nel nostro ordinamento?

La ratio decidendi nelle due ultime sentenze della Corte Costituzionale

Secondo i giudici costituzionali, è ben possibile identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna all’interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica (colei che ha partorito) e la madre intenzionale, la quale ha condiviso l’impegno di cura e la responsabilità nei confronti del nuovo nato e partecipa attivamente al progetto educativo.

Secondo la definizione più in uso nei protocolli istituzionali e nella bibliografia di genere, la madre intenzionale è la partner non biologica all’interno di una coppia di donne che ha partecipato in modo attivo a un progetto genitoriale condiviso. Con l’espressione “progetto genitoriale condiviso”, pur non sussistendo ancora una terminologia universale condivisa, si può intendere, ad esempio, la pratica della procreazione medicalmente assistita (PMA). La Corte Costituzionale italiana, con due sentenze ravvicinate, ha riconosciuto la figura della madre intenzionale, estendendo pari diritti e tutele (come il congedo obbligatorio), garantendo un’identità completa al minore e la parità giuridica tra i genitori.

Che cosa si intende per madre intenzionale: il punto giuridico della Corte Costituzionale

Pur non essendo la genitrice biologica o gestante, la madre intenzionale è colei che di fatto manifesta l’intenzione di essere considerata genitore affidatario del nascituro, spesso assiste alla nascita o ha un ruolo attivo nel percorso di cura e di crescita del bambino.

Secondo la letteratura di genere, e in base alla prassi condivisa dalle associazioni rappresentative e dagli organismi di settore, queste sono le principali caratteristiche identificative della madre intenzionale:

·        assenza di legame biologico. Nessun apporto genetico alla procreazione;

·        progetto genitoriale condiviso. Aver concordato e partecipato fin dall’inizio alla decisione di assistere il bambino, assumendo un ruolo e una responsabilità equiparabile a quella parentale nella sua crescita;

·        genitorialità volontaria e non biologica. La genitorialità deriva esclusivamente dalla volontà consapevole di essere madre e dalla scelta di prendersi cura del bambino.

Le sentenze della Corte Costituzionale, in rapida successione nel tempo, sviluppano questi temi e mettono in evidenza un vuoto normativo nell’attuale ordinamento giuridico nella parte in cui esso non tiene in debita considerazione le istanze di tutela e i bisogni di riconoscimento di queste nuove coppie affettive, scorgendo in ciò una violazione dell’articolo 3 e del principio di eguaglianza sostanziale sancito dalla Carta Costituzionale.

Che cosa si chiedeva di riconoscere alla Corte Costituzionale e cosa è stato riconosciuto

·        Piena tutela giuridica ed equità per le coppie omogenitoriali.

·        Superamento delle limitazioni precedenti che impedivano il pieno riconoscimento della genitorialità della madre intenzionale.

·        Diritto al congedo obbligatorio: la madre intenzionale ha diritto ai dieci giorni di congedo retribuito obbligatorio per i nuovi genitori, un beneficio precedentemente negato.

·        Interesse del minore: il riconoscimento della figura genitoriale della “madre intenzionale” tutela l’interesse superiore del minore, assicurando che abbia un’identità stabile e completa fin dalla nascita.

Come ricordato, due sono le sentenze della Corte Costituzionale che hanno affrontato in termini legali questa tematica: la sentenza n. 68/2025 e la sentenza n. 115/2025.

La duplice decisione della Corte promuove la parità tra le famiglie, riconoscendo la genitorialità al di là del genere e del legame biologico. Inoltre, pur non avendo un legame biologico con il bambino, la sentenza della Consulta attribuisce alla madre intenzionale il diritto al congedo di paternità obbligatorio.

Interesse del minore a vedersi riconosciuto automaticamente e sin dalla nascita lo status di figlio anche nei confronti della madre intenzionale

In sintesi, la Corte Costituzionale ritiene che il mancato riconoscimento riconoscimento effettuato secondo le modalità previste dall’ordinamento (artt. 250 e 254 cod. civ. e d.P.R. n. 396 del 2000) al nato in Italia dello status di figlio di entrambe le donne che, sulla base di un comune impegno genitoriale, abbiano fatto ricorso a tecniche di fecondazione assistita praticate legittimamente all’estero costituisca violazione:

·        dell’art. 2 Cost. (diritti inviolabili dell’uomo), per la lesione dell’identità personale del nato e del suo diritto a vedersi riconosciuto sin dalla nascita uno status giuridico certo e stabile;

·        dell’art. 3 Cost. (eguaglianza sostanziale), per la irragionevolezza dell’attuale disciplina legislativa nazionale che non trova giustificazione in assenza di un interesse contrario;

·        dell’art. 30 Cost. (parità di trattamento tra figli naturali e legittimi), perché lede i diritti del minore a vedersi riconosciuti, sin dalla nascita e nei confronti di entrambi i genitori, i diritti connessi alla responsabilità genitoriale e ai conseguenti obblighi nei confronti dei figli.

Il tema del congedo obbligatorio

La Corte Costituzionale ha affermato che è manifestamente irragionevole la scelta del legislatore ordinario di non riconoscere il congedo obbligatorio (previsto a favore del padre in una coppia di genitori lavoratori di sesso diverso) alla madre intenzionale di una coppia omoaffettiva composta da due donne.

La conclusione

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come inserito dall’art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio», nella parte in cui non si riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti “genitori” nei registri dello stato civile.

 

Attenzione: questo articolo tratta argomenti potenzialmente divisivi, che sono riportati in questa sede a mero scopo divulgativo e senza esprimere pareri o giudizi di parte. Il ragionamento sviluppato si basa esclusivamente sugli atti giudiziari e su definizioni in uso nella prassi di settore. Si riconosce, tuttavia, la mancanza di un’univocità scientifica o di una condivisione sufficientemente diffusa su alcune nozioni o considerazioni. Su tali ultime, la Compagnia non assume alcuna posizione specifica, né è mossa da volontà propagandistica o da orientamenti ideali di genere di qualunque tipo.

Questo articolo trae spunto da un caso reale, ma ogni riferimento a fatti e persone è puramente casuale. I contenuti normativi e sostanziali hanno finalità meramente informativa, divulgativa o promozionale e in nessuna circostanza DAS risponderà per l’uso non autorizzato o improprio degli stessi. Eventuali dati statistici e altri contenuti infografici sono tratti dalle fonti indicate in calce nel rispetto dei diritti di copyright.

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