General Contractor: chi è e cosa dice la normativa
Torniamo a parlare del General Contractor, in particolare per approfondire cosa dice la normativa di legge, per verificarne i requisiti, i rischi connessi alla sua figura, i rapporti e le differenze con l’appaltatore di un’impresa edile. L’ambito di operatività è sempre quello riconducibile al Superbonus 110%.Chi è il General Contractor?
Si tratta di una figura non nuova nel settore dell’impresa edile, sicuramente atipica, destinata ad assumere un ruolo preponderante nella gestione delle migliaia di pratiche che, beneficiando delle agevolazioni fiscali statali in materia di efficientamento energetico, privati cittadini proprietari di villette unifamiliari oppure proprietari di alloggi in residenze condominiali hanno avviato già da qualche tempo, soprattutto nell’ultimo anno.
General Contractor normativa
L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”), convertito, con modifiche, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (“Sismabonus”) effettuati su unità immobiliari residenziali. La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
La figura e il ruolo del General Contractor preesistono alla normativa del Superbonus 110%. Si tratta, infatti, di un termine tecnico adottato nel settore della cantieristica e della impresa edile per designare una persona giuridica individuata dal committente per ottimizzare i processi di costruzione. Il General Contractor svolge la funzione di coordinatore di tutti gli appaltatori e sub-appaltatori che interverranno nel cantiere edile, garantendo una riduzione dei tempi di esecuzione e una convenienza economica poiché i “sub contractor” sono selezionati in base all’esperienza del General Contractor in termini di affidabilità, qualità, competitività nei prezzi.
General Contractor edilizia privata: requisiti
Anche se, nell’accezione qui ricordata, si tratta di interventi di edilizia privata, può essere utile il richiamo all’articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”) che individua, nel Contraente Generale, il soggetto che − in qualità di unico referente nei confronti del committente dei lavori − si impegna a realizzare l’intervento oggetto dell’incarico in tutti i suoi aspetti essendo dotato delle competenze necessarie per garantire l’obbligazione di risultato ossia il corretto completamento dell’opera commissionata.
Il General Contractor è, quindi, la figura più adatta a gestire la pratica burocratica legata alla richiesta del Superbonus 110%: il committente − che intende presentare domanda per beneficiare del Superbonus 110% − affida l’appalto al General Contractor. Quest’ultimo, a sua volta, gestisce l’iter burocratico incaricando e pagando direttamente i professionisti e le imprese subappaltate. Al termine dei lavori, il General Contractor emette un’unica fattura al cliente committente che, di fatto, non effettua nessun pagamento perché viene applicato lo sconto in fattura (o la cessione del credito).
Step principali dell'ingaggio:
il committente dichiara di appaltare tutti gli interventi ad un unico soggetto che agisce come General Contractor. Il General Contractor offre, in un unico contratto, sia il servizio di fornitura e posa in opera degli interventi, che quello di progettazione dell’opera;
il committente precisa che le opere saranno fatturate dal fornitore unico che agisce come Contraente Generale;
i singoli professionisti incaricati (sub-appaltatori) emetteranno fattura al fornitore unico (General Contractor) secondo i tempi definiti nei rispettivi accordi, che possono prevedere pagamenti “a stato avanzamento lavori” oppure al termine dei lavori;
i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti all’agevolazione Superbonus 110%: (redazione A.P.E., responsabile dei lavori, asseverazione, visto di conformità, direzione dei lavori, responsabile della sicurezza) sono fatturati dal singolo professionista al Contraente Generale, che li addebiterà in fattura al committente in virtù del suddetto mandato conferitogli.
Differenza tra General Contractor e appaltatore
Il General Contractor (Contraente Generale) opera attraverso un unico contratto, garantendo il necessario coordinamento per lo svolgimento di un intervento che deve rispettare la complessa procedura del Superbonus 110%. In tal senso, come vedremo tra breve, egli è una sorta di mandatario.
Si tratta adesso di comprendere la natura giuridica di tale figura atipica, che, con tanta irruenza, è entrata a far parte dei soggetti coinvolti nei progetti legati al Superbonus 110%. È possibile ricondurre il General Contractor alla figura del mandatario senza rappresentanza che, per conto del committente privato, ingaggia, attraverso dei contratti di appalto, un insieme di professionisti nell’esecuzione dell’opera. La particolarità del General Contractor sta nel fatto che egli stesso è appaltatore, per conto del committente, del progetto dell’opera, che si impegna a realizzare e a consegnare alla scadenza stabilita.
Non esiste, quindi, una sostanziale differenza tra l’appaltatore, di cui all’articolo 1664 del Codice Civile, e il General Contractor, che si assume l’obbligo di realizzare l’opera nella sua interezza. Dipenderà molto anche dalla capacità organizzativa del General Contractor, dal suo know-how, dal fatto di essere più un costruttore edile o più un manager che coordina altri professionisti nell’esecuzione del mandato. In tal modo, il General Contractor accentuerà ora la veste di mandatario ora quella di appaltatore.
Rischi come General Contractor
Alcuni “rischi” vanno comunque tenuti in considerazione. Può trattarsi semplicemente di rischi o “intoppi” della procedura 110%. Com’è noto, l’iter è piuttosto complesso e alcuni errori o omissioni, soprattutto nella documentazione da produrre, possono comportare ritardi nell’esecuzione dell’opera o controlli fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate. Altre volte, i rischi sono più complessi; in particolare, quando riguardano la possibilità o meno di recuperare fiscalmente determinate spese (secondo l’elenco qui sotto riportato). Esistono, poi, tutta una serie di ulteriori “rischi” che attengono alla cessione del credito, allo sconto in fattura e alle responsabilità per l’inadempimento contrattuale:
- non tutte le spese sono agevolabili, ma solo quelle che presentano un’immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione;
- tra le spese agevolabili, rientrano i costi che l’impresa, in qualità di General Contractor, fatturerà per la realizzazione di interventi specifici oggetto di agevolazione, inclusi quelli relativi ai servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti all’agevolazione (visto di conformità e asseverazioni);
- tra le spese non agevolabili, rientrano i compensi specificatamente riconosciuti all’amministratore condominiale per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus 110%;
- tra le spese non agevolabili, rientra anche il compenso corrisposto al Contraente Generale per l’attività di “mero coordinamento” da egli svolta; trattandosi di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento, tali corrispettivi sono esclusi dall’agevolazione.