È frode dichiarare danni per un incidente mai avvenuto?
È noto, che nel nostro sistema processuale, la verifica di un sinistro stradale si effettua in primis in base alle deposizioni dei testi. L’incidente è fasullo, ma l’assicurazione paga ugualmente. Come potersi tutelare legalmente?
Oreste era già al terminale, seduto alla scrivania, la sua macchina regolarmente parcheggiata nel posto auto assegnato.
Rowena e Slazzy, due balordi che vivevano di espedienti, avevano preparato il piano con cura. La prima si era annotata la targa della vettura di Oreste, la sera precedente, scegliendola tra tante in sosta al centro commerciale. Il secondo si era inventato un tamponamento con colpo di frusta e aveva indicato la complice Rowena quale testimone dell’accaduto.
È noto, che nel nostro sistema processuale, la verifica di un sinistro stradale si effettua in primis in base alle deposizioni dei testi.
A distanza di tempo, Oreste aveva trovato nella cassetta della posta una lettera della sua compagnia di assicurazione, che gli contestava di non aver denunciato un sinistro: la comunicazione riportava data, luogo e… targhe dei mezzi coinvolti. La sua compagnia aveva risarcito la controparte senza eccepire alcunché, basandosi esclusivamente sulla dichiarazione di una passante, una certa Rowena.
L’incidente è fasullo, ma l’assicurazione paga ugualmente. Come potersi tutelare legalmente?
Denunciare alla propria compagnia di assicurazione un incidente stradale in realtà mai avvenuto; avvalersi della complicità di un terzo, che afferma di aver assistito al fatto; affermare che la propria vettura è stata danneggiata da un’altra che non si è fermata; ricevere una richiesta risarcitoria per un tamponamento mai effettuato… Si moltiplicano i casi di truffa assicurativa cui i nostri assicurati sono sovente caduti vittima. In un caso, in particolare, un nostro cliente – grazie all’assistenza fornita dal legale messo a disposizione da D.A.S. – è riuscito a difendersi recuperando la videoregistrazione del posteggio aziendale in cui aveva parcheggiato l’auto nel momento in cui un terzo asseriva che la vettura si trovava altrove ed era stata la causa di uno scontro.
La Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha recentemente affermato, nella sentenza n. 932 del 21 novembre 2018 della Terza Sezione Penale, che è integrato il reato di truffa, ai sensi dell’art. 640 del Cod. Pen., e quello di frode assicurativa, ai sensi dell’art. 642 del Cod. Pen., nel caso di falsa denuncia di furto di vettura di proprietà. Le fattispecie si applicano anche nei casi di falsi tamponamenti.
Questa sentenza, pacifica nelle conclusioni, è interessante per i contenuti, specie nella parte in cui il Supremo Giudice di legittimità esprime una considerazione “obiter” sul principio della c.d. “doppia conforme”.
In breve, il fatto. I genitori denunciano il (falso) furto della vettura del figlio allo scopo di conseguire un indebito vantaggio patrimoniale (“chiunque, al fine di conseguire il prezzo di un’assicurazione… occulta cose di sua proprietà… è punito…”).
La Corte ribadisce di occuparsi di sole questioni di legittimità. Per lo Statuto dell’Ordinamento Giudiziario, la Cassazione presidia: “l’unità del diritto oggettivo nazionale, l’esatta osservanza della legge, l’uniformità dell’interpretazione e il rispetto delle diverse giurisdizioni dello Stato”. In questa sentenza, la Corte afferma di non potersi sostituire ai giudici di merito, analizzando nuovamente i riscontri probatori già escussi nei precedenti gradi di giudizio. La prova si forma, dunque, nel contradditorio delle parti, in presenza del giudice. Può essere valutata ex novo in appello, ma non può essere riesaminata in Cassazione, a meno che non vi sia stata una falsa applicazione di una norma di legge. Precisa il Sommo Tribunale: “il ricorso è inammissibile, poiché sostanzialmente mira ad una differente valutazione degli elementi di prova raccolti, suggerendo una spiegazione (diversa) dei fatti accertati (…), operazione non consentita in sede di legittimità”.
La contestazione della logicità del percorso motivazionale della sentenza impugnata non può spingersi fino a ribaltare l’apprezzamento del giudice di merito non viziato da errore manifesto.
L’effetto preclusivo-negativo del giudicato sostanziale si forma, quindi, prima del terzo grado di giudizio, nella parte in cui non può più essere rimesso in discussione il nucleo centrale della determinazione giudiziale.
Nella verifica di legittimità, il controllo della Corte di Cassazione si concentra non solo sulla sentenza di primo grado, ma anche su quella di secondo con l’effetto che, la verità processuale, va ricostruita con riguardo all’insieme dei gradi di giudizio e le motivazioni delle sentenze, fondendosi a vicenda, si integrano e si completano tra di loro (c.d. “doppia conforme”).
Come si è conclusa la controversia
Grazie alla Tutela Legale, Oreste è riuscito a provare che la sua macchina non poteva trovarsi in due posti contemporaneamente. L’avvocato ha richiesto all’azienda una copia della videoregistrazione con data certa e il perito, messo a disposizione da DAS, ha visionato il mezzo attestando che il graffio presente sul paraurti era incompatibile con il tamponamento.
Incidente falso, l’assicurazione paga e il premio aumenta? Grazie a DAS questo non è accaduto ad Oreste, mentre Rowena e Slazzy sono stati condannati.