Come affrontare un mancato pagamento nei lavori edili?
A volte, il mancato pagamento dei lavori commissionati ad un fornitore (pensiamo, ad esempio, ad una impresa edile) cela, in realtà, con tale atteggiamento, un contenzioso con l’impresa edile dovuto al fatto che il committente intende contestare un lavoro eseguito male.Qual è la regola generale imposta dall'ordinamento?
Da un punto di vista giuridico, la regola generale imposta dall’ordinamento è che “gli impegni contrattuali devono essere rispettati” e che la sede istituzionale per effettuare una contestazione è il foro, ossia il ricorso alla giustizia di un tribunale. Sono vietati dall’ordinamento gli “atti di autotutela privata”, ossia iniziative personali o misure di rappresaglia poste in essere autonomamente per tutelare il proprio diritto leso (ciò anche quando si è dalla parte del giusto).
Rischi in cantiere: non solo la sicurezza sul lavoro, ma anche le “patologie” del contratto edile
Un primo utile suggerimento, valido per entrambe le parti (committente e fornitore), è il vecchio adagio “prevenire è meglio che curare”: in altri termini, il contratto (anche il contratto preliminare) è la sede ideale per prevedere, attraverso l’inserimento di apposite clausole contrattuali, ogni sorta di problematica futura che possa essere causa di un contenzioso. Nell’esempio pratico di una ristrutturazione e di lavori edili, le ipotesi più frequenti di contenzioso sono:
- impresa edile non termina i lavori nei tempi stabiliti, provocando, quasi come una sorta di “reazione a catena”, una serie di disguidi e di altri ritardi in capo al committente;
- un lavoro eseguito male da parte del fornitore e che il committente intende contestare.
Cosa succede se l'impresa edile non termina i lavori?
Il mancato rispetto di tempi e di termini inizialmente pattuiti per l’ultimazione dei lavori e la consegna al committente è fonte di responsabilità sia contrattuale che precontrattuale. Per questo, è opportuno inserire delle clausole (ne esistono di vari tipi contemplati dai formulari delle associazioni di categoria) che “bilancino” i rischi soprattutto quando l’esecuzione dell’opera dipenda da forniture di componenti e di altre materie prime di cui l’impresa edile è costretta ad approvvigionarsi da altre imprese. L’eccessiva onerosità sopravvenuta (ad esempio, nel costo delle materie prime, nel caso di incrementi dei prezzi non previsti né prevedibili) è giusta causa di risoluzione del contratto, che esime da responsabilità contrattuale.
Contestare un lavoro eseguito male
È, forse, l’aspetto (apparentemente) più semplice da contestare anche se insidie possono nascondersi in difetti di lungo periodo, non sempre visibili immediatamente. La normativa di legge, le garanzie obbligatorie e quelle convenzionali e, soprattutto, idonee coperture assicurative possono rappresentare un valido “ombrello” per cautelarsi da fastidiosi trabocchetti legali. Innanzitutto, prestare molta attenzione a ciò che si firma. Le clausole vessatorie devono essere specificamente approvate per iscritto; le opere e i manufatti devono essere installati e collaudati con l’impiego della diligenza specifica del professionista e una copertura assicurativa per le spese peritali potrebbe essere opportuna. Infatti, molte volte, tali contestazioni richiedono delle perizie da parte di tecnici che rilevino vizi o non conformità prima ancora di poter far valere legalmente la pretesa alla riparazione, alla sostituzione o alla riduzione del prezzo per difetto di qualità.
Contenzioso con impresa edile
Anche il contenzioso con l’impresa edile va gestito in modo oculato, soprattutto in corso d’opera quando il cantiere non è ancora stato ultimato. Crisi di collaborazione, contenziosi minacciati o attuati possono tradursi in un danno ben peggiore quando l’opera non viene completata o l’esecuzione prolungata nel tempo in attesa degli esiti giudiziali. Per entrambe le parti, committente ed impresa edile, la soluzione potrebbe essere una valida copertura assicurativa per le spese legali e peritali, ma, soprattutto, l’affidamento a professionisti legali esperti che, con un’attività stragiudiziale mirata ed approfondita, sappiano dipanare l’imprevisto legale o amministrativo e ridare impulso all’attuazione del contratto.
Restituzione acconto lavori non eseguiti
La restituzione dell’acconto (l’anticipo inizialmente versato dal committente per “impegnarsi” con i lavori) da parte del fornitore per non aver eseguito i lavori promessi non esime quest’ultimo da responsabilità quando la mancata esecuzione è conseguenza di un inadempimento dovuto a sua negligenza. In questo caso, il diritto riconosce al cliente anche il risarcimento del danno (che deve, però, essere dimostrato). Un esempio potrebbe essere quello di un secondo affare “sfumato” perché il committente aveva fatto affidamento, con il primo, sugli impegni assunti dall’imprenditore inadempiente.
Come tutelare l'impresa edile?
Il punto critico di questo ragionamento è che chi agisce in giudizio deve anticipare le spese legali, ivi compresa la parcella del proprio avvocato: un’assicurazione di tutela legale è la valida risposta, sia dal lato dell’impresa edile, che si accinge ad eseguire i lavori, sia dal lato del privato che li ha commissionati.
Quando il mancato pagamento del saldo finale a lavori completati è, però, illegittimo (o le contestazioni sulla qualità dei lavori pretestuose) si pone il problema del recupero del credito e di come affrontare un mancato pagamento dei lavori edili. In tale circostanza, essendo il credito dell’impresa edile già certo ed esigibile, la via legale più diretta è quella del decreto ingiuntivo nei confronti del cliente moroso.