Tamponamento con furgone aziendale: cosa copre la polizza
Gustavo, falegname, doveva eseguire alcuni lavori presso l’azienda del cliente committente e, per tale ragione, era entrato all’interno dell’area parcheggio del cliente che lo aveva ingaggiato, quando è avvenuto un tamponamento con il furgone aziendale, assicurato con il prodotto DAS Circolazione Business.
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DAS Circolazione Business
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Il contesto
Vi raccontiamo un caso (non) risolto, in cui non siamo riusciti ad ottenere il risarcimento totale del danno. Vi spieghiamo adesso come si sono svolti i fatti.
Il caso
Proprio in quel frangente, Gustavo aveva avvertito un rumore provenire dalla parte esterna del furgoncino. Gustavo, allora, aveva interrotto immediatamente la manovra e, scendendo dall’abitacolo, si era accorto che il fanale posteriore era rotto e i pezzi si trovavano ancora a terra.
Non è difficile per Gustavo ricostruire l’accaduto, ma la difficoltà consiste nel fatto che, in quel momento, l’autore materiale del danno non è individuabile poiché si tratta di uno dei tanti mezzi di trasporto appartenenti ai fornitori che approvvigionano il suo cliente.
Gustavo non riesce a risalire alla ditta proprietaria del mezzo che l’ha tamponato né riesce ad ottenere dal proprio cliente, uno spedizioniere di grandi dimensioni, un elenco dei fornitori presenti nel parcheggio al fine di poterli identificare in un successivo momento.
A questo punto, Gustavo preferisce scattare alcune foto del danno, raccogliere la dichiarazione del custode del parcheggio e contattare i nostri uffici, denunciando il sinistro per far accertare la responsabilità dell’accaduto.
Gustavo intende mettere in mora il proprio cliente contestandone la responsabilità poiché il sinistro si è verificato all’interno dello stabile in uno spazio di proprietà del cliente e sottoposto alla sua custodia e sorveglianza.
DAS Circolazione Business
DAS Circolazione Business si rivolge alle aziende di qualsiasi settore e qualsiasi dimensione per la tutela del proprio parco vetture.
Il legale incaricato DAS mette in evidenza la responsabilità del custode che avrebbe dovuto vigilare sul transito dei mezzi di trasporto presenti all’interno dell’area di stoccaggio delle merci.
Il cliente di Gustavo risponde, per il tramite del proprio avvocato, che, ancorché recintata e sottoposta a controllo, l’area di stoccaggio delle merci non era un parcheggio, ma uno spazio destinato al passaggio, carico e scarico delle merci, impropriamente occupata da Gustavo, e che, per tale ragione, poteva essere invocata l’esimente del caso fortuito.
Infatti, secondo la controparte, era impossibile monitorare il flusso continuo di furgoni e di merci che attraversavano l’area di stoccaggio per eseguire il rifornimento delle merci: se vi era una responsabilità, questa era da ricercarsi nella condotta negligente del terzo o in quella imprudente di Gustavo.
La massima della Corte di Cassazione
Su questo tema, è utile ricordare una massima della Corte di Cassazione: “il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex art 2051 cod. civ. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo o dello stesso danneggiato ex art 1227 cod. civ., quando essa, rilevandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo” (Sent. n. 18317/2015).
La soluzione del caso
Gustavo, tramite il nostro legale incaricato, ha replicato che non aveva ricevuto indicazioni specifiche dal cliente e che, dovendo compiere lavori di falegnameria che comportavano lo spostamento di travi di legno piuttosto pesanti, aveva parcheggiato il più vicino possibile al luogo di esecuzione dell’opera.
Dopo qualche difficoltà iniziale, l’avvocato incaricato DAS ha raggiunto un accordo con il cliente di Gustavo e ha concluso una transazione per 200 euro rispetto ad un danno di 400 euro.
Questo articolo trae spunto da un caso reale, ma ogni riferimento è puramente casuale