Furto di parti di auto: cosa copre l'assicurazione?
Una nostra assicurata con la polizza DAS in Movimento attiva la sua polizza di tutela legale a seguito del furto di parti della sua auto.
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DAS in Movimento
Tempi di definizione3 mesi
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Il contesto
La nostra assicurata, che chiameremo “Ester Mahler” ha parcheggiato la sua vettura in un parcheggio non custodito. La vettura rimane in sosta, isolata, in prossimità della piazza pubblica, per un paio di giorni, mentre Ester parte per una breve vacanza. Al ritorno, accompagnata da un’amica al parcheggio, ritrova la sua auto, ma… in quale stato!
Indennizzo negato
La sua compagnia di assicurazione danni – con cui la signora ha sottoscritto anche altre garanzie − le ha negato l’indennizzo in quanto la vettura non era coperta per l’ipotesi di furto parziale e, per gli atti vandalici, per i quali era stata prevista un’apposita garanzia a parte da lei sottoscritta, non sussisteva l’ipotesi della “distruzione anche parziale di beni materiali per danneggiamento o senza motivo logico apparente”.
Il traffico illecito dei ricambi auto, spesso venduti irregolarmente sottocosto tramite internet e sforniti di idonea garanzia, si rifornisce sia con il furto di interi veicoli, che vengono successivamente smembrati, sia con l’asportazione immediata di parti componenti di elevato valore come paraurti, marmitte, specchietti retrovisori, fari fendinebbia oltre a pneumatici e cerchioni metallici. Spesso si tratta di elementi facilmente smontabili, che richiedono pochi minuti di lavoro, mentre la vettura resta abbandonata a sé stessa, inservibile, ma ancora chiusa e non danneggiata.
Per le assicurazioni accessorie tradizionali, non si tratta tecnicamente di “furto” (perché la vettura non è stata rubata), né di “atto vandalico” perché non vi è stata rottura, distruzione, danneggiamento o rapina di oggetti lasciati in custodia nell’abitacolo. È, quindi, molto importante, in tali situazioni, leggere bene le condizioni di assicurazione, verificare l’ambito di copertura della polizza danni, e, preferibilmente, optare per una garanzia che copra anche il caso del “furto parziale”.
DAS in Movimento
In questo caso, il nostro legale DAS ha potuto assistere la signora Ester e ottenere dalla Compagnia di assicurazione danni (presso la quale era attiva la garanzia accessoria) un risarcimento che, inizialmente, era stato negato alla donna.
La Compagnia, presso la quale era stata attivata la garanzia accessoria “furto”, aveva, infatti, inizialmente negato la liquidazione argomentando che “la vettura non era stata rubata, ma risultava regolarmente parcheggiata”. Ester, infatti, aveva stipulato la polizza assicurativa per l’ipotesi di furto: mai avrebbe pensato di ritrovare la propria vettura dove l’aveva posteggiata… senza ruote e con quattro mattoni posizionati sotto la barra trasversale che sostiene la scocca portante dell’auto!
L’abilità del nostro legale è stata quella di contestare la clausola contrattuale della garanzia “atti vandalici”, sottoscritta da Ester insieme alla polizza di furto e incendio: essa annoverava “tutti i sabotaggi e tutti i danni volontari provocati al veicolo”. Attraverso un’attività di interpretazione del testo, argomentando sul significato dei termini, in particolare la nozione di “sabotaggio”, il nostro avvocato ha saputo vincere le resistenze del liquidatore della Compagnia e ricondurre la fattispecie al caso dell’evento straordinario di atto vandalico e non a quello di furto. Anche se il “motivo logico apparente” in questo caso è ravvisabile, la Compagnia ha ritenuto di formulare un’offerta transattiva a stralcio a favore di Ester Mahler che ha potuto così, almeno in parte, recuperare il danno alla vettura.
Questo articolo trae spunto da un caso reale, ma ogni riferimento è puramente casuale