Torna ai casi risolti 13/01/2023

Auto a noleggio: quando il mezzo è da ripristinare

Alberto è il titolare della società “Click & Drive” s.r.l., alla restituzione del veicolo concesso in leasing, nei tempi e modi indicati nella lettera di noleggio, riscontra alcuni difetti rispetto allo stato di usura accertato al momento della consegna iniziale del mezzo. 

sfondo casi risolti
Prodotto

DAS Tutela Aziende

Tempi di definizione

25 giorni

Spese legali e peritali risparmiate grazie a DAS

circa 700

Il contesto

Accade che, alla restituzione del veicolo concesso in leasing, nei tempi e modi indicati nella lettera di noleggio, il locatore Alberto riscontri alcuni difetti rispetto allo stato di usura accertato al momento della consegna iniziale del mezzo.

In particolare, Alberto rileva un’anomalia di funzionamento del motore dell’auto, che ne impedisce l’utilizzo immediato e, quindi, il noleggio ad un nuovo cliente.

Da alcuni rilievi eseguiti dall’officina autorizzata, emergerà, successivamente, una negligenza ascrivibile al locatario che, nei mesi di utilizzo dell’automobile, non avrebbe provveduto alla manutenzione corretta, in particolare “controllando il livello dei liquidi ed effettuando, laddove necessario, gli opportuni rabbocchi”.

Tutto ciò ha provocato un danno severo al collegamento tra le bielle e i pistoni del motore e tale da rendere inutilizzabile il mezzo per un lungo periodo.

Com’è determinato il danno risarcibile in caso di inadempimento?

Il caso

Alberto si rivolge a DAS perché il cliente rifiutava di ammettere la propria negligenza nella custodia e manutenzione del mezzo e pretendeva di saldare soltanto il prezzo pattuito senza accollarsi i danni accertati al motore. Ne conseguiva, quindi, che la fattura emessa dal locatore non veniva saldata dal cliente perché l’importo era oggetto di contestazione.

L’articolo 1223 Codice Civile sancisce la regola della “compensazione del guadagno con il danno”.

In caso di inadempimento contrattuale, il creditore ha diritto al risarcimento dell’intero danno, ma il danno deve essere determinato e ascrivibile al debitore.

Il legale DAS, affidato ad Alberto per la gestione del caso, ha, pertanto, provveduto alla dimostrazione del nesso di causalità tra il comportamento negligente del locatario e il danno al motore della vettura noleggiata.

Accertato con perizia questo aspetto (la perizia è compresa nelle garanzie di polizza), l’avvocato incaricato da DAS ha provveduto ad intimare al cliente di Alberto il pagamento della fattura, spiegando che la prestazione pattuita rimane dovuta e il risarcimento del danno si aggiunge ad essa.

Risarcimento del danno

Il risarcimento del danno può essere effettuato mediante corresponsione di una somma di denaro a titolo di ristoro. Il ristoro non può prescindere dal “mancato guadagno”, ossia ciò che il creditore avrebbe potuto conseguire se l’obbligazione fosse stata correttamente adempiuta.

L’avvocato DAS ha fatto presente alla controparte che la vettura è rimasta ferma per oltre un mese nella rimessa del noleggiatore in attesa che l’officina riparasse il motore e, per tutto quel tempo, Alberto non ha potuto concedere in leasing la vettura.

Nella trattativa che si è sviluppata con la controparte, l’avvocato DAS ha richiamato un articolo del contratto di noleggio in cui si definivano in anticipo i termini di responsabilità del cliente locatario. In particolare, in quell’articolo, si scriveva che “(…) la responsabilità del cliente è estesa al costo delle riparazioni, alla perdita di valore del veicolo noleggiato, al mancato ricavo da noleggio quantificato in base ai criteri descritti nell’articolo (…), alla mancata riconsegna del veicolo nei termini concordati, agli eventuali costi di traino e di deposito e ai costi amministrativi sostenuti per la gestione di qualsiasi evento o pretesa nascente dal danno causato al veicolo”.

Compresi i rischi e i maggiori costi cui si stava inevitabilmente esponendo, il cliente di Alberto formalizza, con il nostro avvocato DAS, un’intesa transattiva in base alla fattura emessa dal noleggiatore, al preventivo della spesa di riparazione, alla perizia di quantificazione del danno, al fermo tecnico del mezzo. Alberto, soddisfatto della composizione raggiunta, nell’ottica di salvaguardare anche future relazioni commerciali con il cliente, si è reso disponibile a rinunciare al mancato guadagno per il periodo di inutilizzo dell’automobile con l’impegno, tuttavia, da parte del cliente, di saldare l’importo dovuto entro cinque giorni dalla stipula dell’accordo.

Il buon esito del sinistro, ha soddisfatto Alberto, che continua ancor oggi ad essere assicurato con DAS con il prodotto DAS Tutela Aziende, che lo difende per le vertenze contrattuali con clienti e fornitori e gli dà la sicurezza di un’assistenza legale specializzata da parte di un avvocato del network della compagnia.

Questo articolo trae spunto da un caso reale, ma ogni riferimento è puramente casuale

Prodotto Das Tutela Aziende
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