Torna al magazine 18/01/2022 DASapere

Omicidio stradale: un bilancio 5 anni dopo l'entrata in vigore

In occasione del quinto anniversario dall’entrata in vigore della legge sull’omicidio stradale entrata in vigore il 23 marzo 2016 n. 41, riportiamo alcuni dati statistici resi disponibili dal dossier sull’omicidio stradale pubblicato dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).
sfondo casi risolti

Il bene giuridico tutelato dalle fattispecie di omicidio stradale e di lesioni personali gravi e gravissime contenute nel codice penale è la salvaguardia della vita umana.

In premessa, ricordiamo la “ratio” della norma, che ha introdotto l’art. 589 bis Codice Penale (e l’art. 590 bis sulle lesioni personali gravi o gravissime), bene espressa dal presidente dell’ANCI, A. Decaro, commentando i dati raccolti dalle polizie locali: “Cinque anni fa abbiamo voluto il reato di omicidio stradale perché è necessario proteggere la sicurezza dei cittadini a cominciare dagli utenti più deboli della strada: su tutti pedoni e ciclisti. I dati raccolti dalle nostre polizie locali dimostrano che è stata una decisione corretta”.

Alcuni dati

Ecco alcuni dati del quinquennio 2016-2021 (fonte: ANCI):

  -  2455 persone indagate per omicidio stradale e 18882 persone indagate per lesioni;

  -  408 pedoni feriti e 30.123 i ciclisti feriti;

  -  le polizie locali delle città capoluogo di provincia hanno rilevato 2837 incidenti mortali, con 2932 decessi;

  -  sono stati 306.746 gli incidenti con feriti;

  -  i pedoni deceduti sono stati 1014, mentre 232 i ciclisti morti in incidenti stradali;

  -  nel periodo marzo 2016 - marzo 2021 si sono osservati importanti risultati in ambito urbano, anche se preoccupano i due fenomeni più gravi quali la distrazione alla guida e la pirateria stradale;

  -  i casi aggravati da guida alterata da ebbrezza alcolica sono stati 160 e quelli aggravati da sostanze stupefacenti 135;

  -  sono stati 183 i casi di pirateria con la fuga e l’omissione di soccorso a persone successivamente decedute; i motivi delle fughe sono la mancanza di copertura assicurativa o un problema con la patente, mai conseguita, sospesa o revocata;

  -  per quanto riguarda il reato di lesioni personali stradali, che scatta d’ufficio in caso di oltre 40 giorni di prognosi, le polizie locali italiane hanno indagato un totale di 18.882 persone;

  -  la maggioranza dei procedimenti penali si conclude già in udienza preliminare con la richiesta degli imputati di un rito alternativo e riduzione della pena. Per quanto attiene la durata dei processi, grazie ai tempestivi rilievi nei sinistri stradali, si è registrata una riduzione dei tempi delle sentenze, con decisioni in terzo grado in molti casi avvenuti nell’arco del quinquennio;

  -  città con maggior numero di indagati ex art. 589 bis: Roma 574 indagati, Napoli 137 indagati, Torino 121 indagati;

Omicidio e lesioni stradali: cosa prevede la legge

Cerchiamo adesso di comprendere bene l’ambito di operatività della normativa di legge con i presupposti per l’applicazione delle relative sanzioni.

L'evento sanzionato dalla normativa è l’esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del conducente di un veicolo a motore.

OMICIDIO STRADALE (art. 589 bis p.):

 - è presupposta la 1) colpa, la 2) morte di una persona, la 3) violazione di una norma del codice della strada;

 - le violazioni più rilevanti del codice della strada sono: 1) stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica; 2) velocità pari o superiore al doppio di quella consentita; 3) inversione del senso di marcia; 4) l’attraversamento di un'intersezione con il semaforo disposto al rosso; 5) la circolazione contromano; 6) guida da parte di persona non munita di patente o con patente sospesa o revocata; 7) il veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria;

LESIONI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME (art. 590 bis comma 1 p.):

 - qualora le lesioni dovessero risultare gravi o gravissime (con prognosi di più di quaranta giorni), la procedibilità è d’ufficio da parte della magistratura inquirente;

 - reato procedibile d’ufficio significa che il procedimento penale contro chi ha cagionato lesioni personali stradali non necessita di denuncia o di querela da parte della vittima, ma si attiva in automatico, nel momento in cui l’autorità giudiziaria giunge a notizia del fatto;

 - con il termine “prognosi” deve intendersi la previsione sul decorso della malattia effettuata da un medico titolare della funzione pubblica come, ad esempio, il medico di pronto soccorso che ha assistito la persona ferita nell’incidente stradale;

SANZIONI:

 - la normativa prevede la reclusione da tre mesi ad un anno per le lesioni gravi (superiori a 40 giorni) e da uno a tre anni per le lesioni gravissime (cagionate colposamente con violazione delle norme sulla circolazione stradale). È previsto, anche (commi da 2 a 6), un ampio ventaglio di aggravanti, le quali possono elevare la pena, addirittura, sino a 7 anni per le lesioni gravissime;

 - qualora il conducente cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

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